Tasse sui canoni non pagati.
Le devo pagare?
Purtroppo si! Bisogna pagare le tasse anche sui canoni di locazione non riscossi.
Agenzia delle Entrate – circolare n. 11/E del 21 maggio 2014: il proprietario non è esonerato dall’obbligo di pagare le tasse sui canoni di locazione non percepiti.
Tale “principio” è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11158 del 10.05.2013.Il triste riscontro è che non è possibile evitare il pagamento delle tasse a fronte di mancato incassi dei canoni di locazione dell’affitto, almenochè il Proprietario non proceda giudizialmente nei confronti dell’inquino moroso.
Il locatore resta obbligato al pagamento delle imposte sul canone di locazione anche nel caso in cui l’inquilino sia moroso ed il proprietario non abbia percepito i dovuti canoni di locazione.
Tale principio dimostra che oggi, più che mai, è indispensabile affittare nel modo corretto e sicuro e affidarsi a professionisti del settore per evitare di perdere dei soldi affittando la propria casa. Fatti richiamare da un consulente Affitto Accurato per far analizzare la tua situazione specifica
Cosa dice la legge
“I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili. Requisito che rileva ai fini della tassazione è dunque la proprietà dell’immobile.” – Articolo 26, comma 1, del TUIR
La percezione materiale del provento non è pertanto il requisito di imponibilità ai fini Irpef.
Se sussiste in essere un contratto di locazione, i canoni contrattualmente definiti contribuiscono a formare la base imponibile per il pagamento delle tasse. L’obbligo decade solo in caso di cessazione della locazione e la tassazione della proprietà sarà determinata sulla base della rendita catastale.
Immobili ad uso abitativo
Per gli immobili ad uso abitativo l’Agenzia delle Entrate prevede che dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile.
In questo caso i canoni non riscossi non dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi, sempre che entro il termine di presentazione della stessa si sia concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. Qualora il giudice abbia confermato la morosità dell’inquilino anche per periodi precedenti, al locatore è riconosciuto un credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
Conclusioni
Se la locazione ha per oggetto immobili ad uso abitativo, se lo stato di morosità del conduttore è stato giudizialmente accertato e quindi è terminato il procedimento, è possibile escludere il reddito da canoni di locazione dalla dichiarazione dei redditi. Nella pratica una volta ottenuta la convalida di sfratto devi inoltrarla al tuo Caf o fiscalista ed eviterai di pagare le tasse o se nel frattempo le hai già pagate (in attesa dell’ottenimento della convalida) puoi ricuperarle sulla successiva dichiarazione.
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Immobili non ad uso abitativo
Il legislatore dispone in maniera diversa per gli immobili ad uso non abitativo.
Il canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
Le imposte sui canoni dichiarati ma non riscossi, non potranno essere recuperate.
La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima la normativa suddetta, poiché il locatore di questo tipo di locazioni gode di molteplici strumenti per risolvere il contratto in caso di inadempimento del conduttore (la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile, la risoluzione ex art. 1454, l’ azione di convalida di sfratto ex artt. 657 e ss del codice di procedura civile) e far riattivare la regola generale di calcolo del reddito fondiario basata sulla rendita catastale.
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